Lavoro: Cassa integrazione straordinaria

Cassa integrazione straordinaria
L’intervento della cassa integrazione straordinaria (Cigs) può essere richiesto per finalità diverse, rispetto a quelle previste perla Cigordinaria, e cioè nei seguenti casi:
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
crisi aziendale di particolare rilevanza sociale (legge 675/77);
casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria.
Quanto spetta
L’ammontare dell’integrazione salariale straordinaria è pari all’80 per cento della retribuzione globale.
Nel periodo di assenza per Cigs, il lavoratore che ne possegga i requisiti, percepisce regolarmente l’assegno per il nucleo familiare. Durante i periodi di Cigs il Tfr matura per intero. Tali periodi, inoltre, sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti, oltre che per la determinazione del loro importo.
A chi spetta
Lavoratori.La Cigspetta agli operai, impiegati e quadri; ai dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro; agli assunti con contratto di formazione lavoro o di inserimento. Non possono invece beneficiare della Cig: i dirigenti; gli apprendisti; i lavoratori a domicilio; le madri durante il periodo di astensione obbligatoria.
Non ha diritto alla Cig il lavoratore in Cassa integrazione che svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria sede Inps di competenza. In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per la durata dell’attività lavorativa, altrimenti decade del tutto.
La legge fa divieto di porre in Cigs le lavoratrici dall’inizio della gravidanza, fino al compimento dell’anno di età del bambino.
Aziende. Possono richiedere l’intervento di Cig; le imprese industriali(manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas e acqua; di trasporto e telecomunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca); le imprese artigiane con più di 15 dipendenti; le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna; le imprese industriali dell’edilizia e dei lapidei; le cooperative che svolgano attività similare a quella industriale, le cooperative agricole e zootecniche (e i loro consorzi); le imprese appaltatrici di servizi(pulizia; mensa e ristorazione); le imprese commerciali con più di 50 dipendenti.
Limite di durata

La durata massima della Cig ordinaria può essere di 36 mesi nell’arco di cinque anni.

 

Fonte: www.intrage.it

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