Lavoro: Cassa integrazione ordinaria

Cassa integrazione ordinaria

La cassa integrazione (Cig) ordinaria è una forma di sostegno che si applica in caso di riduzioni o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa e mira a garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione, sostenendo al contempo le imprese in situazioni di difficoltà.

La Cigordinaria viene concessa, in caso di sospensione o contrazione dell’attività produttiva, per situazioni aziendali dovute ad eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori o situazioni temporanee di mercato.

Quanto spetta

L’integrazione ordinaria corrisponde all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L’importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

A chi spetta

Lavoratori. La Cig spetta agli operaiimpiegati e quadri; ai dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro; agli assunti con contratto di formazione lavoro o di inserimento. Non possono invece beneficiare della Cig: i dirigenti; gli apprendisti; i lavoratori a domicilio; le madri durante il periodo di astensione obbligatoria.

Non ha diritto alla Cig il lavoratore in Cassa integrazione che svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria sede Inps di competenza. In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per la durata dell’attività lavorativa, altrimenti decade del tutto.

Aziende. Possono richiedere l’intervento di Cig le aziende operanti nel territorio italiano o aziende italiane esercitanti la propria attività in uno dei paesi Ue. Ma il campo di applicazione della Cig è limitato al settore industriale, escludendo del tutto il terziario.

Limite di durata

La durata massima della Cig ordinaria è di 13 settimane, più eventuali proroghe, fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali, il limite è elevato a 24 mesi.

La circolare Inps numero 58 del 20 aprile 2009 haintrodotto un criterio di maggiore flessibilità della cassa integrazione ordinaria: il limite di durata delle 52 settimane deve essere calcolato sulle singole giornatedi sospensione dal lavoro e non sulle settimane. Questo significa che una settimana viene considerata usufruita solo se la contrazione del lavoro ha interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

Ferie non godute

Qualora il lavoratore, al momento dell’entrata in Cig, possa contare suferie residue ancora non godute, bisogna distinguere due casi:

  • nei casi di Cig a zero ore, non sussiste la necessità di recuperare le energie psicofisiche cui sono destinate le ferie; il datore, quindi, può posticipare la fruizione delle ferie al momento di cessazione della Cig e conseguente ripresa dell’attività produttiva;
  • nei casi di Cig parziale, invece, non è legittimo differire la concessione di ferie, residue ed infrannuali, perchè va garantito al lavoratore il ristoro psicofisico per l’attività svolta, anche se ridotta.

 

Tale casistica è stata chiarita dall’Interpello n.19/2011 del Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali.

 

Fonte: www.intrage.it

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