Requisiti dei Formatori in area Sicurezza

Il settore della formazione in area sicurezza sul lavoro rappresenta da sempre un argomento molto delicato ed attenzionato dalle istituzioni e dalle parti sociali e per questa particolare importanza a differenza di quanto accade per altre aree della formazione,  è lo Stato, attraverso una normativa specifica a definire i requisiti minimi per i formatori in area sicurezza sul lavoro, al fine ovviamente di garantire un livello minimo di qualità delle lezioni.

Chiunque si sia occupato professionalmente di formazione in area sicurezza sarà concorde su fatto che le maggiori criticità di questo tipo di formazione non si trovano sicuramente nel livello di “preparazione” dei docenti, ma in tanti altri fattori come ad esempio la scarsa attenzione che molte aziende pongono su questa tematica o ancora il bassissimo livello di attenzione che viene dedicato agli argomenti trattati in aula, magari dovuto anche alla scarda empatia di alcuni formatori, o magari alla mentalità, anche di alcuni lavoratori, che sia più importante ricevere un attestato, piuttosto che capire il vero valore della formazione come leva per una corretta prevenzione degli infortuni.

Fatta questa velocissima precisazione, proponiamo di seguito i requisiti un breve riassunto dei requisiti minimi richiesti ai formatori sulla sicurezza, per evitare alcuni dubbi o incomprensioni che a volte riscontriamo nei CV dei formatori che si propongono per insegnare nei nostri corsi:

Per fare il formatore sulla sicurezza il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza questo nessuno è abilitato ad insegnare come formatore nei corsi sulla sicurezza sul lavoro; il possesso di questo requisito è abilitante se contemporaneamente sussiste uno (o più) dei 6 criteri seguenti:

  • Criterio 1:  Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
  • Criterio 2: Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post‐laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
  • Criterio 3: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
  • Criterio 4: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
  • Criterio 5: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
  • Criterio 6: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro‐settore ATECO)

Ma non è finita qui……….. per i criteri dal 2 al 6 è indispensabile anche avere uno dei seguenti requisiti:

  • Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
    Master in Comunicazione
  • Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza in alternativa
  • Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore

Sperando di aver contribuito a fare un po’ di chiarezza, ricapitoliamo: requisito minimo il diploma di scuola secondaria superiore, poi uno dei 6 criteri individuati e tranne che il primo criterio, per gli altri 5 serve almeno uno successivo criteri; diciamo che la norma, se pur pare complessa ed farraginosa è stata costruito per contemplare che una ampia casistica di consulenti e formatori, già operativi prima della sua introduzione non si trovassero di punto in bianco senza la possibilità di continuare il proprio lavoro.

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