Scaduto il Termine per l’Aggiornamento per i Docenti Formatori

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Per i docenti formatori che hanno ottenuto la qualifica prima dell’ entrata in vigore del decreto 6 marzo 2013 è scaduto il termine per l’aggiornamento.
Difatti la normativa prevedeva come data ultima per effettuare l’aggiornamento il 18 Marzo scorso.
Si riporta di seguito quanto dispone il decreto il merito all’aggiornamento dei docenti formatori. (fonte:puntosicuro.it)


AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza. di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del digs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Con il termine utilizzato nel decreto alternativamente sono sorte delle incertezze sulla modalità di adempimento a tale obbligo e pertanto la Commissione Interpelli è accorsa a chiarirle.

“Il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.

 

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