Mobbing, la proposta di renderlo reato penale

Il mobbing è un fenomeno che si configura sul luogo di lavoro. Per mobbing si intende, una serie di atti e comportamenti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei colleghi o dal suo datore di lavoro, caratterizzato dallo scopo di emarginare ed escludere la vittima. La legislatura disciplina, come si può osservare dalla sentenza n.10037 del 15 Maggio 2015 e in quella del 15 Febbraio 2016 n.2920, che l’onere di dare prova piena e rigorosa sia posta totalmente in capo al lavoratore vittima di mobbing e nel tempo si sono rilevate alcune criticità nei confronti di questo modo d’agire.

Alcuni rilevano un’eccessiva semplificazione della procedure da parte della legge, e che tale condotta illecita debba invece essere oggetto dell’attenzione del legislatore penale. In “Necessità dell’inserimento nel codice penale del reato di vessazione sul lavoro” curato dall’Avv. Alessandro Rombolà ribadisce tale esigenza con profonda convinzione.

Gli addetti ai lavori difatti pensaov che via un concetto elaborato della giurisprudenza ma poco considerato dal legislatore. Nonostante nello stesso Decreto Legislativo 81/2008 si prendono in considerazione le patologie collegate allo stress lavoro – correlato ma senza fornire indicazioni su come sopperire concretamente a questi problemi.

Secondo il relatore, del libro sopracitato l’ordinamento giuridico italiano non dispone di una normativa capace di contrastare e arginare il fenomeno del mobbing e ribadisce la necessità di introdurre nel nostro ordinamento il reato specifico di mobbing.

Tale mancanza difatti comporta l’assoluta inadeguatezza nella doverosa repressione dei fenomeni di mobbing e l’assoluta incertezza sull’esito delle denunce penali che troppo spesso dipende dalla sola sensibilità da parte dell’inquirente.

Sul piano processuale civile i principali ostacoli, alla tutela del lavoratore, rilevati sono:

  • la difficoltà di fornire prove esaustive della condotta illecita da parte del lavoratore vittima;
  • la mancata presenza della malattie conseguenza di mobbing nella tabella INAIL;
  • la difficoltà a reperire magistrati e CTU medico – legali con competenze specifiche su tali patologie ed illeciti.

In sede penale difatti afferma l’Avv. Alessandro Rombolà non si configura la necessità per il lavoratore, parte offesa, di dimostrare ciò che ha subito, ma spetta al PM esercitare poteri ispettivi e inquisitori.

In conclusione si segnala la lota da parte di un associazione di introdurre il reato di condotte vessatorie sul lavoro, anche con la stesura di uno specifico disegno di legge.

Per il disegno di Legge >> clicca qui.

Fonte: PuntoSicuro.it

 

 

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